Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.
A fronte delle oggettive difficoltà operative nel prevedere l’apposizione diretta dell’etichettatura ambientale sul packaging per talune situazioni, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito come comportarsi:
Trattandosi di imballaggi B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
Cfr. “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”
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